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I.M.U. Imposta Municipale Propria

   L'IMU, imposta municipale propria, è stata introdotta dal D.L. 201/2011 (c.d. manovra anticrisi o manovra Monti) convertito dalla legge 214/2011.

L'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, prevede che il presupposto impositivo dell'IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Rispetto a quanto previsto per l'ICI, la definizione di abitazione principale presenta delle novità. Infatti l'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come UNICA UNITA' IMMOBILIARE, nel quale il possessore e il suo NUCLEO FAMILIARE DIMORANO abitualmente e RISIEDONO anagraficamente.

Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di UNA unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono:

  • il proprietario di fabbricati aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa .
  • il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili sopra elencati (l'ex coniuge affidatario della casa coniugale si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione);
  • il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

I terreni agricoli ricadenti in aree montane sono esenti dal pagamento dell'IMU.

Nel caso di un soggetto che possiede (o altro diritto reale) più immobili deve essere effettuato un versamento per ogni Comune in cui sono situati gli immobili.

Per quanto riguarda i fabbricati, l'IMU si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i seguenti coefficienti (previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011):

1. per 160 per i fabbricati dei gruppi catastali A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (con esclusione delle categoria catastale A/10;

2. per 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

3. per 80 per i fabbricati dei gruppi catastali A/10 e D/5;

4. per 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

5. per 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni. In sostanza, vale il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad esempio, se un atto di vendita è stato stipulato il 16 marzo, il mese andrà computato per intero solo per il venditore.

Ai sensi del comma 707 della Legge 147/2013 l'imposta municipale unica non si applica:

1) abitazione principale e relative pertinenze, ESCLUSI i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9;

2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

3) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

4) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, sciogliemtno o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

5) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e NON concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartentente alle Forze armate e alle Forze di polizia, Vigili del Fuoco, personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagratica;

6) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

7) ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

8) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano locati;

Ai sensi del comma 707 i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprierà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricove permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500,00 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a EUro 15.000,00 annui. In caso di più unità immobiliari, l apredetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Ai sensi dell’art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 08/04/2013 n. 35 il pagamento della 1^ rata è pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Si precisa che la locuzione “anno precedente” vale esclusivamente per le aliquote e per le detrazioni applicabili ma non anche per gli altri elementi relativi al tributo, quali, ad esempio, il presupposto impositivo e la base imponibile, per i quali si deve tenere conto della disciplina vigente nell’anno di riferimento.

RIDUZIONI

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a. per i fabbricati di interesse storico artistico;
 
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni. Le condizioni di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, non superabili con interventi di manutenzione, e il mancato utilizzo devono essere accertati dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del Proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostituitiva ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’agevolazione decorre soltanto dalla data di presentazione della suddetta istanza

 

 

L’Amministrazione Comunale ha mantenuto le aliquote base previste per legge, senza applicare maggiorazioni, prevedendo le seguenti aliquote:

ORDINARIA: 0,76%

RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40%

Termini di versamento

  • Entro il 16 giugno 2014: acconto pari al 50% dell’imposta dovuta.
  • Entro il 16 dicembre 2014: saldo relativo all’imposta dovuta.

Oppure:

  • Entro il 16 giugno 2014: unica soluzione.

 

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle catagorie A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00; inoltre, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa di verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

 

Informazioni

Normativa di riferimento:

D.L. 201/2011 (c.d. manovra anticrisi o manovra Monti) convertito dalla legge 214/2011.

Modalità di avvio:

Istanza di parte