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Autenticazione per passaggio di proprietà di beni mobili registrati

Il passaggio di proprietà di un bene mobile registrato (nella maggior parte dei casi si tratta di un autoveicolo) può essere effettuato, oltre che al PRA, agli Sportelli Telematici dell'Automobilista (ACI e Agenzie di Pratiche Auto) e dai notai, anche presso lo Sportello Servizi al Cittadino del Comune di Capriolo.

QUALI SONO I BENI MOBILI REGISTRATI
Ai sensi dell'art. 2683 c.c. sono beni mobili registrati:

  1. Gli autoveicoli iscritti al PRA
  2. Le navi ed i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione
  3. Gli aeromobili iscritti nel codice della navigazione

Per concludere l'iter è SEMPRE necessario che l'acquirente si rechi al PRA per la registrazione del passaggio di proprietà (obbligatoria).

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PERSONALMENTE

  1. Certificato di proprietà del bene mobile (o in assenza di questo il foglio complementare)
  2. Documento d'identità valido
  3. Marca da bollo da € 16,00
  4. Se chi sottoscrive la dichiarazione di vendita è il legale rappresentate/procuratore del proprietario del veicolo, bisogna produrre agli sportelli anche idoneo titolo di firma (es. visura camerale o procura notarile - Si veda oltre il paragrafo apposito)

Inoltre

  • Il cittadino comunitario deve dimostrare la regolarità del soggiorno sul territorio italiano mediante esibizione dell'apposita attestazione di regolarità del soggiorno.
  • Il cittadino extracomunitario deve dimostrare la regolarità del soggiorno sul territorio italiano mediante esibizione di valido permesso di soggiorno o altro documento equipollente.

ATTI CHE RIENTRANO NELLA COMPETENZA AUTENTICATORIA DEL COMUNE

  • Trasferimento del diritto di proprietà dei veicoli
  • Vendita del veicolo (cosiddetto atto bilaterale) sottoscritta dal venditore - intestatario e dall'acquirente quando non si utilizza il certificato di proprietà per la formulazione dell'atto di vendita;
  • Vendita effettuata da proprietario non intestatario (art. 2688 c.c);
  • Rettifica di dati contenuti negli atti sopra indicati autenticati con le nuove modalità;

ATTI ANCORA DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEI NOTAI
Resta di competenza esclusiva dei notai l'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti previsti per:

  • Cancellazione d'ipoteca;
  • Costituzione di diritti d'usufrutto;
  • Prima iscrizione al PRA (qualora non sia utilizzata l'istanza dell'acquirente);
  • Trasferimento della titolarità del veicolo unitamente alla cessione di altri beni (per esempio: cessione di azienda)
  • La procura a vendere;
  • E' necessario l'atto notarile o, in caso di vendita all'estero, l'atto autenticato presso il consolato o autenticato da un notaio estero e depositato presso un notaio italiano, per le altre formalità attualmente ancora escluse dalle procedure STA e cioè:
    • Prima iscrizione di veicoli che necessitano di un titolo autorizzativo;
    • Prime iscrizioni di veicoli provenienti da Stati extra UE o non aderenti allo spazio economico europeo, venduti tramite canali non ufficiali.

MODALITA' DELL'AUTENTICA - NORME GENERALI

  • La firma sull'atto deve essere sempre apposta in presenza dell'autenticatore.
  • Il venditore deve compilare personalmente il riquadro "M" e la prima parte del riquadro "T"; l'autenticatore compilerà invece l'apposita sezione dedicata all'autenticazione della firma nella seconda parte del riquadro "T".
  • Qualora, nei casi previsti, l'atto di vendita non venga redatto sul CDP, la firma autenticata con le nuove modalità dovrà essere bilaterale, salvo i casi sotto specificati.
  • E' sufficiente la firma del solo venditore qualora l'atto abbia ad oggetto un veicolo provvisto di foglio complementare o sia relativo ad un trasferimento ex art. 2688 c.c..
  • In tutti i casi di autentica, sia che si utilizzi il CDP sia che ci si trovi nei casi particolari sotto riportati, dovrà sempre essere mostrato l'originale del CDP o foglio complementare, per verificare la regolarità del passaggio e per farne copia da tenere agli atti.

Informazioni

Termini di conclusione:

All'atto della richiesta

Normativa di riferimento:

Legge n. 248/2006, art. 7 Circolare ACI n° 7910 del 22.06.2009 Direttiva del Ministero dell'Interno n° 2 del 08.06.2009

Modalità di avvio:

Istanza di parte